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TU 81/2008-Sicurezza del personale

ATTENZIONE !!

DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL TU 81/2008, IL TESTO FISSA LE RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI IN CAPO AL

RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’AZIENDA CHE DEVE DIMOSTRARE

CONOSCENZA E COMPETENZA SUL SISTEMA DI SICUREZZA IMPIANTATO IN AZIENDA.

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CONSULENZA D.LGS 81/2008 - SICUREZZA SUL LAVORO

Il D.lgs 81/2008 sancisce che tutti i datori di lavoro siano consapevoli dei rischi presenti nell'attività lavorativa per ridurli al minimo.

I datori di lavoro devono formare i dipendenti garantendo loro informazioni, procedure e strumenti necessari per individuare e fronteggiare rapidamente situazioni di pericolo.

 

I DESTINATARI

Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

 

Il Datore di Lavoro in conformità all’art.18 deve provvedere a:

  • Valutare i rischi presenti in azienda

  • Adottare adeguate misure di prevenzione e protezione

  • Assicurarsi che “ciascun lavoratore” riceva adeguata informazione in materia di sicurezza, come indicato all’art. 36 del D. Lgs. 81/08

  • Assicurarsi che “ciascun lavoratore” riceva adeguata formazione in materia di sicurezza, come indicato all’art. 37 del D. Lgs. 81/08

Per “lavoratore”, all’art. 2 del D.Lgs. 81, al comma 1, lett. a) si intende: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

L’informazione data ai lavoratori deve avere come scopo principale, oltre al miglioramento delle conoscenze, anche la modifica e il consolidamento dei comportamenti volti alla prevenzione e alla tutela della sicurezza.

Requisito fondamentale della formazione è quello di essere indirizzata in modo specifico ai suoi destinatari e al contesto lavorativo in cui operano.

Al dovere del datore di lavoro di fornire una corretta informazione, corrisponde il dovere del lavoratore di rispondere in maniera effettiva e responsabile alla formazione/informazione ricevuta.

L’efficacia della formazione, in campo prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è il risultato di una sinergica collaborazione tra azienda e lavoratore.

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PROCESSO DI VALUTAZIONE

CASiG assicura la redazione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi, preceduta da un sopralluogo delle strutture e degli impianti. A tale sopralluogo segue la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che comprende anche i programmi di attuazione di eventuali misure di miglioramento che si ritengono necessarie.

Al termine, il documento viene presentato, commentato e discusso in una riunione verbalizzata con il medico competente, l'amministratore aziendale ed il rappresentante dei lavoratori.

 

Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento che attesta l’avvenuta valutazione di tutti i rischi che l’attività aziendale può comportare, dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce un obbligo indelegabile del datore di lavoro ed ha l’obiettivo di individuare e, quindi, documentare tutti i rischi, e di fornire a tutti i suoi collaboratori le informazioni necessarie a tutelare la salute durante il lavoro.

 

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COSA POSSIAMO FARE CON VOI PER VOI:

DVR

Il Documento di Valutazione dei Rischi è il documento che attesta l’avvenuta valutazione di tutti i rischi che l’attività aziendale può comportare, dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce un obbligo indelegabile del datore di lavoro ed ha l’obiettivo di individuare e, quindi, documentare tutti i rischi, e di fornire a tutti i suoi collaboratori le informazioni necessarie a tutelare la salute durante il lavoro.

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  • Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi nei luoghi di lavoro e/o integrazione dello stesso riportante per le voci necessarie:

    • Stress da lavoro correlato

    • Movimentazione carichi

    • Rischio chimico

    • Rischio vibrazione

    • Piano di miglioramento

  • Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;

  • Programma di attivazione delle misure;

  • Preparazione di tutte le lettere e/o comunicazioni;

  • Spiegazione della relazione presso l'Azienda;

  • Definizione delle procedure di sicurezza;

  • Aggiornamenti legislativi e relative implicazioni attività;

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VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

Il datore di lavoro dell'azienda deve effettuare la valutazione del rischio incendio al fine di adottare i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle persone presenti nel luogo di lavoro. Tali provvedimenti devono comprendere la prevenzione dei rischi, la formazione ed informazione dei lavoratori e le misure tecnologiche da porre in atto.

CASiG provvede ad effettuare la Valutazione Rischio Incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato I del D.M. 10/03/1998. La classificazione del livello di rischio incendio dei luoghi di lavoro è prevista in una delle tre categorie: elevato - medio - basso.

Qualora a valle della valutazione rischio incendio, emerga l’esigenza di redigere anche il CPI certificato Prevenzione Incendi, vi metteremo in contatto con figure idonee a fornire questo supporto con le quali verrà stipulato apposito accordo.

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VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI

Qualora a valle della valutazione rischi iniziale, o in corso d’opera, emerga l’esigenza di redigere perizie specialistiche relative rischio chimico, rumore, incendio, radiazioni, biologico, e quanto altro; vi metteremo in contatto con figure idonee a fornire questo supporto con le quali verrà stipulato apposito accordo.

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PIANO DI EMERGENZA

Il Piano di Emergenza, il cui obbligo di elaborazione a cura del datore di Lavoro è previsto dal D.Lgs.81/08 , ha l'obiettivo di affrontare in anticipo le situazioni di rischio e consentire al personale (e/o gli eventuali visitatori presenti) di abbandonare con tempestività il luogo di lavoro o la zona pericolosa.

Il piano di emergenza deve contenere le procedure, identificate in base alla valutazione preliminare dei rischi, da applicare ai vari tipi di emergenze ipotizzabili nella struttura, oltre che precisare i compiti del responsabile della sicurezza e di tutti gli addetti con incarichi specifici.

Nei casi in cui sia ritenuto necessario, CASiG  provvede a redigere il Piano di Emergenza tenendo presente questi criteri, in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs.81/2008 (che ha abrogato il D.Lgs. 493/96 in materia di segnaletica).

 

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GESTIONE DEL CANTIERE

Redazione dei P.O.S., come previsto dalle procedure di sicurezza del cantiere

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FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

Corsi di prevenzione antinfortunistica e di igiene del lavoro per dirigenti, quadri, intermedi, operai

Corsi specialistici inerenti il D.lgs. 81/2008

Corsi per Addetti alla Prevenzione Incendi

Corsi per Addetti Primo Soccorso

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CASiG opera in collaborazione con Enti Bilaterali, pertanto rilascia a fine corso attestato riconosciuto in conformità all’accordo Stato Regioni.

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